Roadmap normativa: Dispositivo medico di classe IIa, Unione europea e Svizzera

16 fasi · 78 passaggi · durata stimata 300 giorni

Questo è l'ordine in cui Normiq organizza l'accesso al mercato per il mercato « Unione europea e Svizzera » e la categoria « Dispositivo medico di classe IIa ». Ogni passaggio ha una guida dettagliata — come procedere, buone pratiche, errori frequenti, articoli di riferimento — riservata agli account Normiq.

  1. Fase 1

    Classificazione e strategia regolatoria

    Determinare la classificazione esatta MDI_CLASS_I e scegliere la strategia

    1. Choisir un Organismo Notificato

      obbligatorio · 120 g

      Selezionare e contattare un organismo notificato accreditato per la Classe IIa

    2. Classificazione secondo Annexe VIII

      obbligatorio · 2 g

      Applicare le regole di classificazione

    3. Definire la destinazione d’uso

      obbligatorio · 1 g

      La destinazione del dispositivo quale rivendicata dal fabbricante. Determina la classificazione, la valutazione clinica e il contenuto delle istruzioni.

  2. Fase 2

    Operatori economici e responsabilità

    Chi risponde di che cosa lungo la catena di fornitura: mandatario, persona responsabile del rispetto della normativa, copertura finanziaria, importatore e distributore.

    1. Designare un mandatario stabilito nell’Unione

      obbligatorio · 60 g

      Obbligatorio per ogni fabbricante privo di sede nell’Unione — quindi per ogni fabbricante svizzero che si rivolge al mercato europeo.

    2. Designare la persona responsabile del rispetto della normativa

      obbligatorio · 30 g

      Ogni fabbricante deve disporre di almeno una persona con le competenze richieste. Il mandatario deve avere la propria.

    3. Predisporre la copertura finanziaria della responsabilità

      obbligatorio · 20 g

      Misure proporzionate alla classe di rischio, al tipo di dispositivo e alle dimensioni dell’impresa, fatta salva la direttiva sulla responsabilità da prodotto.

    4. Inquadrare gli obblighi di importatori e distributori

      obbligatorio · 45 g

      Verifiche prima dell’immissione, indicazioni identificative, registro dei reclami, condizioni di stoccaggio — e i casi in cui assumono i suoi obblighi di fabbricante.

  3. Fase 3

    Constitution du documentazione tecnica

    Compilare la documentazione tecnica completa

    1. Descrizione generale del dispositivo

      obbligatorio · 5 g

      Redigere la descrizione tecnica dettagliata con varianti e accessori

    2. Gestione dei rischi ISO 14971

      obbligatorio · 20 g

      Un processo iterativo continuo su tutto il ciclo di vita, non un’analisi svolta una volta. Il regolamento ne fissa i sei obblighi e l’ordine di priorità delle misure; la ISO 14971 ne fornisce il metodo.

    3. Verifica e validazione

      obbligatorio · 30 g

      Prouver que le dispositivo répond aux spécifications

    4. Istruzioni per l'uso et étiquetage

      obbligatorio · 5 g

      Redigere IFU ed etichette conformi

    5. Valutazione clinica

      obbligatorio · 30 g

      Démontrer la sécurité et les performances cliniques du dispositivo

  4. Fase 4

    Sistema di gestione della qualità

    L’obbligo dell’articolo 10, paragrafo 9: un sistema documentato, proporzionato alla classe di rischio, che copre tredici aspetti — dalla strategia per il rispetto della normativa al miglioramento del prodotto. La ISO 13485 è la via della presunzione di conformità, non la fonte dell’obbligo.

    1. Misurare lo scarto fra l’esistente e i requisiti del sistema qualità

      obbligatorio · 120 g

      Partire dai tredici aspetti dell’articolo 10, paragrafo 9, e constatare per ciascuno che cosa esiste, che cosa manca, e che cosa esiste senza essere documentato.

    2. Redigere le procedure e le registrazioni del sistema

      obbligatorio · 120 g

      Scrivere ciò che l’analisi degli scarti ha mostrato assente o non documentato. Il numero di procedure dipende dal perimetro, non da un tariffario.

    3. Stabilire l’elenco dei requisiti generali di sicurezza e prestazione applicabili

      obbligatorio · 30 g

      Aspetto (b): individuare, requisito per requisito dell’allegato I, quelli che si applicano al dispositivo, e la soluzione adottata per ciascuno.

    4. Organizzare la responsabilità della direzione e il riesame della direzione

      obbligatorio · 15 g

      Aspetto (c): la direzione porta il sistema, ne fissa gli obiettivi, ne riesamina periodicamente l’efficacia e decide sui mezzi.

    5. Gestire le risorse, i fornitori e i subfornitori

      obbligatorio · 45 g

      Aspetto (d): competenza del personale, infrastruttura e ambiente di lavoro, e soprattutto selezione, valutazione e sorveglianza di chi produce per voi.

    6. Tenere sotto controllo la progettazione e lo sviluppo

      obbligatorio · 90 g

      Aspetto (g), lato progettazione: pianificare, fissare gli elementi in ingresso, produrre gli elementi in uscita, riesaminare, verificare, validare, trasferire, e tenere sotto controllo ogni modifica.

    7. Tenere sotto controllo la produzione e la fornitura di servizi

      obbligatorio · 60 g

      Aspetto (g), lato produzione: condizioni controllate, validazione dei processi il cui risultato non si può verificare, pulizia, installazione, assistenza, tracciabilità.

    8. Costituire il fascicolo per tipo di dispositivo

      obbligatorio · 20 g

      Il fascicolo che, per ogni tipo o famiglia di dispositivi, raccoglie o richiama le specifiche, i processi, l’etichettatura, la misurazione e la tracciabilità. È la cerniera fra il sistema qualità e la documentazione tecnica.

    9. Verificare le attribuzioni degli UDI e la coerenza delle informazioni di registrazione

      obbligatorio · 10 g

      Aspetto (h): il sistema qualità deve verificare che ogni dispositivo abbia ricevuto il suo UDI e che quanto dichiarato nella banca dati corrisponda al dispositivo così come è venduto.

    10. Gestire le azioni correttive e preventive e verificarne l’efficacia

      obbligatorio · 30 g

      Aspetto (l): eliminare la causa di una non conformità constatata o potenziale, poi provare che l’azione ha funzionato. La verifica dell’efficacia è scritta nel regolamento.

    11. Tenere sotto controllo le non conformità, misurare, analizzare i dati e migliorare

      obbligatorio · 30 g

      Aspetto (m): ciò che non è conforme è identificato e trattenuto, ciò che è prodotto è misurato, i dati sono analizzati e il prodotto migliora. Il ciclo che fa vivere il sistema.

    12. Audit interno del sistema di gestione della qualità

      obbligatorio · 45 g

      Verifica periodica e documentata che il sistema qualità sia applicato ed efficace. È il primo documento che un organismo notificato richiede.

  5. Fase 5

    Specificità della valutazione della conformità

    Gli interventi supplementari attivati da ciò che il dispositivo fa, e non dalla sola classe: gruppo di esperti, laboratorio di riferimento, consultazione dell’EMA.

    1. Posizionare il dispositivo rispetto a norme armonizzate e specifiche comuni

      obbligatorio · 30 g

      Le due vie che danno presunzione di conformità e ciò che occorre scrivere per discostarsene.

  6. Fase 6

    Informazioni fornite con il dispositivo

    Lingue richieste, identificativo unico e suo supporto, riassunto pubblico delle caratteristiche, tessera per il portatore di impianto.

    1. Stabilire la matrice delle lingue per Stato membro

      obbligatorio · 45 g

      La lingua dell’etichettatura e delle istruzioni è fissata da ciascuno Stato membro di commercializzazione, non dal regolamento.

    2. Predisporre il sistema di identificazione unica del dispositivo

      obbligatorio · 60 g

      UDI-DI di base, UDI-DI, UDI-PI, supporto sull’etichetta e su tutti i livelli di imballaggio, caricamento prima dell’immissione.

  7. Fase 7

    Dichiarazione UE di conformità et marcatura CE

    1. Rédiger la Dichiarazione UE di conformità

      obbligatorio · 21 g

      Firmare la dichiarazione attestante la conformità all'MDR

    2. Apposer le marcatura CE

      obbligatorio · 2 g

      Apposer le marcatura CE visible et indélébile sur le dispositivo

  8. Fase 8

    Registrazione EUDAMED

    1. Registrazione acteur EUDAMED

      obbligatorio · 1 g

      Obtention du Single Registration Number (SRN) dans EUDAMED pour le fabbricante et, si applicable, le rappresentante autorizzato et l'importateur.

    2. Assegnazione UDI (Unique Device Identification)

      obbligatorio · 45 g

      Assegnazione del Basic UDI-DI e UDI-DI presso un ente emittente accreditato (GS1, HIBCC, ICCBBA o IFA).

    3. Registrazione du dispositivo dans EUDAMED

      obbligatorio · 2 g

      Presentazione des données complètes du dispositivo (~110 attributs) dans le module UDI/Device Registration d'EUDAMED.

  9. Fase 9

    Formalità svizzere

    Registrazione dell’operatore entro tre mesi dall’immissione sul mercato, UDI prima, swissdamed dopo.

    1. Désigner un rappresentante autorizzato suisse

      obbligatorio · 14 g

      Mandater un représentant en Svizzera

    2. Registrare l’operatore economico presso Swissmedic

      obbligatorio · 14 g

      Da fare entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato. Non è un deposito di fascicolo soggetto a istruttoria.

  10. Fase 10

    Sorveglianza post-commercializzazione (PMS)

    1. Redigere il piano PMS

      obbligatorio · 5 g

      Definire la strategia di raccolta e analisi dei dati post-market

    2. Implementare il sistema di vigilanza

      obbligatorio · 21 g

      Stabilire le procedure di segnalazione degli incidenti

    3. Preparare il PSUR

      obbligatorio · 2 g

      Rapporto periodico di sicurezza

  11. Fase 11

    Vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione

    Ciò che si attiva una volta immesso il dispositivo sul mercato: segnalazione degli incidenti, tendenze, azioni correttive, follow-up clinico, relazioni periodiche.

    1. Rispettare i termini di segnalazione degli incidenti gravi

      obbligatorio · 30 g

      Tre termini distinti: 15 giorni di regola, 10 giorni in caso di decesso, 2 giorni in caso di grave minaccia per la salute pubblica.

    2. Predisporre la segnalazione di tendenza

      obbligatorio · 30 g

      Obbligo distinto dalla vigilanza: riguarda gli incidenti NON gravi e gli effetti collaterali attesi.

    3. Organizzare le azioni correttive di sicurezza e gli avvisi di sicurezza

      obbligatorio · 30 g

      Richiamo, ritiro, modifica, aggiornamento: l’azione si notifica e l’avviso di sicurezza raggiunge gli utilizzatori nella loro lingua.

    4. Stabilire il piano e la relazione di follow-up clinico post-commercializzazione

      obbligatorio · 60 g

      Il PMCF è la parte clinica della sorveglianza. Rinunciarvi esige una giustificazione scritta agli atti.

  12. Fase 12

    Integrità e trasparenza (Svizzera)

    Obblighi svizzeri sui vantaggi concessi ai professionisti della salute e sulla trasparenza degli sconti. Riguarda le funzioni commerciali e di marketing quanto quella regolatoria.

    1. Svizzera — determinare l’assoggettamento alla trasparenza

      obbligatorio · 10 g

      Stabilire se i prodotti e le pratiche commerciali rientrano nel campo di applicazione degli art. 55 e 56 LATer.

    2. Svizzera — contabilizzare sconti e restituzioni

      obbligatorio · 20 g

      Sconti e restituzioni devono figurare nei giustificativi, nei conti e nei libri contabili, ed essere comunicati all’Ufficio federale della sanità pubblica su richiesta.

    3. Svizzera — organizzare il dispositivo di controllo interno

      obbligatorio · 30 g

      Una persona designata, dieci anni di conservazione delle convenzioni e l’elenco dei beneficiari di vantaggi leciti.

    4. Svizzera — congressi, formazione e prestazioni retribuite

      obbligatorio · 20 g

      Soglie precise: contributo proprio di un terzo o di un quinto, pasti fino a 100 CHF, vantaggi di valore modesto fino a 300 CHF l’anno.

  13. Fase 13

    Indagine clinica

    Studio sistematico condotto su soggetti umani per stabilire la sicurezza e le prestazioni del dispositivo. Da non confondere con la valutazione clinica, che analizza dati esistenti.

    1. Determinare se è richiesta un’indagine clinica

      obbligatorio · 20 g

      Obbligatoria per i dispositivi impiantabili e di classe III, salvo che ricorra una delle esenzioni tassativamente elencate.

    2. Progettare l’indagine e redigere il protocollo

      obbligatorio · 60 g

      Obiettivi, endpoint, popolazione, piano statistico e gestione dei rischi, secondo l’allegato XV capo II.

    3. Ottenere il parere del comitato etico

      obbligatorio · 60 g

      Un parere negativo del comitato etico impedisce l’avvio, qualunque sia la posizione dell’autorità competente.

    4. Presentare la domanda di indagine clinica

      obbligatorio · 30 g

      Deposito tramite il sistema elettronico, con la documentazione dell’allegato XV capo II. I termini di convalida sono rigorosamente definiti.

    5. Avviare l’indagine clinica

      obbligatorio · 45 g

      Il momento in cui lo studio può iniziare dipende dalla classe e dal carattere invasivo del dispositivo.

    6. Gestire le modifiche in corso di studio

      obbligatorio · 15 g

      Le modifiche sostanziali seguono una procedura dedicata; ogni aggiornamento della documentazione va riportato entro una settimana.

    7. Notificare eventi avversi e difetti del dispositivo

      obbligatorio · 5 g

      Registrazione completa e notifica agli Stati membri interessati degli eventi gravi e dei difetti del dispositivo.

    8. Chiudere lo studio e pubblicare la relazione

      obbligatorio · 90 g

      Notifica della fine dello studio, relazione sull’indagine clinica e sintesi comprensibile a un lettore profano.

    9. Svizzera — qualificare la categoria della sperimentazione clinica

      obbligatorio · 5 g

      La categoria A o C determina l’intero percorso svizzero: stabilisce in particolare se Swissmedic debba autorizzare la sperimentazione.

    10. Svizzera — doppia autorizzazione, comitato etico e poi Swissmedic

      obbligatorio · 90 g

      Due sportelli, due decisioni, in un ordine imposto. Swissmedic non può mai autorizzare prima del comitato etico.

    11. Svizzera — designare una rappresentanza del promotore

      obbligatorio · 15 g

      Un promotore privo di sede o stabilimento in Svizzera deve designare un domicilio di notificazione sul territorio.

    12. Svizzera — garantire la responsabilità e organizzare il consenso

      obbligatorio · 30 g

      La responsabilità deve essere garantita prima del deposito e il consenso segue le regole della legge sulla ricerca umana.

    13. Svizzera — adattare il fascicolo di domanda

      obbligatorio · 20 g

      Il fascicolo resta quello dell’allegato XV dell’MDR, meno alcune sezioni, più i dati propri della Svizzera.

    14. Svizzera — modifiche essenziali

      obbligatorio · 38 g

      Termini svizzeri propri: 30 giorni per il comitato etico, 38 giorni per Swissmedic.

    15. Svizzera — dichiarazioni di sicurezza in corso di sperimentazione

      obbligatorio · 10 g

      Tre termini distinti: immediato per gli eventi gravi, 2 giorni per le misure di sicurezza, 7 giorni per il superamento del vincolo di dose.

    16. Svizzera — chiusura, rapporto finale e conservazione

      obbligatorio · 365 g

      Termini svizzeri di chiusura, tra cui 24 ore in caso di interruzione per motivi di sicurezza, e conservazione fino a 15 anni.

  14. Fase 14

    Obblighi continui e controlli di conformità

    Obblighi che non si esauriscono con la marcatura CE: identificazione univoca, tracciabilità, informazione in caso di interruzione della fornitura e controlli su scadenze già trascorse.

    1. Informare in caso di interruzione o cessazione della fornitura

      obbligatorio · 15 g

      Obbligo introdotto nel 2024: preavviso di almeno sei mesi quando un’interruzione potrebbe causare un danno grave.

    2. Controllare l’apposizione dell’identificativo unico (UDI)

      obbligatorio · 10 g

      Scadenze di apposizione dell’UDI, identiche nell’MDR e nell’ODmed. Tutte sono ormai trascorse: si tratta di un controllo di conformità.

    3. Garantire la tracciabilità degli operatori economici

      obbligatorio · 20 g

      Poter nominare, su richiesta dell’autorità, ogni operatore a monte e a valle e, in Svizzera, le strutture sanitarie rifornite.

    4. Svizzera — lingue dell’informazione sul prodotto

      obbligatorio · 20 g

      Le tre lingue ufficiali per principio, con una deroga effettiva per i dispositivi destinati esclusivamente ai professionisti.

    5. Svizzera — controllare la designazione del mandatario

      obbligatorio · 10 g

      Scadenze per la designazione del mandatario svizzero, tutte trascorse. Controllo di conformità retrospettivo.

    6. Svizzera — ottenere un certificato di esportazione da Swissmedic

      obbligatorio · 30 g

      Swissmedic rilascia su richiesta i certificati esigiti dai Paesi terzi, al fabbricante o al mandatario con sede in Svizzera.

  15. Fase 15

    Obblighi secondo il modello di distribuzione

    Da verificare una volta: kit e sistemi, ricondizionamento, su misura, vendita a distanza, prodotti privi di destinazione medica, dispositivi fabbricati internamente, certificato di libera vendita.

    1. Trattare il caso dei prodotti privi di destinazione medica

      raccomandato · 20 g

      Sei gruppi di prodotti estetici rientrano nell’MDR dal 2022, con regole di classificazione proprie.

    2. Trattare il caso dei sistemi e dei kit procedurali

      raccomandato · 30 g

      Assemblare dispositivi marcati CE non crea una nuova marcatura CE — salvo che l’assemblaggio sia sterilizzato.

    3. Trattare il caso dei dispositivi su misura

      raccomandato · 25 g

      Nessuna marcatura CE, una dichiarazione ai sensi dell’allegato XIII e una conservazione portata a 15 anni per gli impiantabili.

    4. Trattare il caso del ricondizionamento dei dispositivi monouso

      raccomandato · 40 g

      Possibile solo dove il diritto nazionale lo consente. Chi ricondiziona diventa fabbricante.

    5. Trattare il caso della vendita a distanza

      raccomandato · 20 g

      Un dispositivo offerto online deve essere conforme — e lo deve anche un dispositivo mai immesso sul mercato ma utilizzato per un servizio commerciale.

    6. Ottenere un certificato di libera vendita per l’esportazione

      raccomandato · 30 g

      Rilasciato su richiesta dallo Stato membro in cui il fabbricante ha la sede sociale, ai fini dell’esportazione.

  16. Fase 16

    Regime transitorio (dispositivi soggetti alle vecchie direttive)

    Si applica se il dispositivo è ancora coperto da un certificato o da una dichiarazione di conformità redatti secondo le vecchie direttive. Determina la data in cui si perde il diritto di immetterlo sul mercato.

    1. Determinare se il dispositivo rientra nel regime transitorio

      obbligatorio · 5 g

      Tre situazioni aprono al regime transitorio. Al di fuori di esse il dispositivo deve essere già conforme all’MDR o all’IVDR.

    2. Individuare la data di fine del regime transitorio

      obbligatorio · 3 g

      La data oltre la quale il dispositivo non può più essere immesso sul mercato né messo in servizio senza certificazione ai sensi del nuovo regolamento. Dipende dalla classe di rischio.

    3. Verificare le condizioni di mantenimento del regime transitorio

      obbligatorio · 10 g

      Il regime transitorio è condizionato. Quattro condizioni sostanziali e scadenze datate il cui mancato rispetto fa perdere il diritto di immissione sul mercato.

    4. Applicare gli obblighi del nuovo regolamento durante il transitorio

      obbligatorio · 30 g

      Il regime transitorio non sospende tutto. Quattro blocchi di obblighi del nuovo regolamento si applicano subito, in luogo di quelli corrispondenti delle vecchie direttive.

    5. Organizzare il trasferimento della sorveglianza al nuovo organismo notificato

      obbligatorio · 45 g

      Durante il transitorio la responsabilità della sorveglianza cambia titolare. Le modalità devono essere definite per iscritto tra le parti.

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